Esonero UNDER 36 e DONNE: OK dall’UE per il secondo semestre 2022 e per il 2023

Esonero UNDER 36 e DONNE
OK dall'UE per il secondo semestre 2022 e per il 2023

Persone sedute in attesa di essere chiamate, sia uomini che donne

La decisione della Commissione UE dello scorso 19 giugno è andata finalmente a sbloccare  i due esoneri contributivi previsti per le assunzioni / trasformazioni degli under 36 e Donne sia per il secondo semestre 2022 sia per l’anno 2023

Con una inconsueta tempestività l’INPS ha già diffuso le istruzioni operative da attuare per la gestione delle sopra citate misure agevolative, anche per i periodi pregressi (secondo semestre 2022 e 2023 dal 1° gennaio ad oggi) con le circolari n. 57 del 22/06/2023 per quanto concerne l’esonero Under 36 e circolare n. 58 del 23/06/2023 per l’esonero Donne.

ESONERO UNDER 36:

Le “caratteristiche” della misura agevolativa, sia per quanto riguarda la platea di datori di lavoro che possono accedervi sia per i requisiti soggettivi dei lavoratori (nonché per le tipologie contrattuali) sono sostanzialmente                                sempre le stesse di cui all’incentivo cd “GECO” (introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che definì l’impianto generale dell’esonero, poi oggetto di estensioni / deroghe da parte dei successivi provvedimenti legislativi).

 

Breve refresh sui rapporti di lavoro incentivati:

1. assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento, non abbiano compiuto il 36° anno di età (cioè, sino a 35 anni e 264 giorni) e non abbiamo mai avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato in tutta la loro storia lavorativa.

Non rientrano tra i rapporti agevolabili quelli di:

  • apprendistaato,
  • i contratti di lavoro domestico
  • contratti di lavoro intermittente (anche se stipulati a tempo indeterminato)

LE DIFFERENZE TRA L’ESONERO APPLICABILE PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2022 E QUELLO INVECE APPLICABILE PER IL 2023.

La principale distinzione è rappresentata dalla misura massima dell’incentivo (rammentiamo che in entrambi i casi ha durata triennale)

  • assunzioni / trasformazioni 1/7 – 31/12/2023 (legge di Bilancio 2021)
    • 100% dei contributi a carico del datore di lavoro entro limite massimo di importo pari a 6.000 € annui, da riparametrare su base menisle(500€) ovvero giornaliera(16,21€) nei soli casi di rapporti di lavoro instaurati/trasformati o risolti nel corso del mese.
  • assunzioni trasformazioni 1/1 – 31/13/23 (legge di Bilancio 2023):
    • 100% dei contributi a carica del datore di lavoro entro limite massimo di importo pari a 8000€ annui, da ripametrare su base menisle (666,66€) oveero giornaliera (21,50€) nei soli casi di rapporti di lavoro instaurati/trasformati o risolti nel corso del mese.

L’esonero infine non opera su:

2. Premi INAIL,

3. I contributi – quote di TFR – dovuti al Fondo di Tesoreria,

4. Lo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali (formazione continua, contribuzioni di solidarità, etc)

 

ESONERO DONNE:

A differenza dell’incentivo “under 36” per poter applicare l’esonero Donne occorre inviare una comunicazione bidirezionale on line attraverso il modulo “92-2012”, presente all’interno del portale INPS.

A questo proposito l’Istituto precisa che, nel caso in cui il modulo on line sia già stato inoltrato – per lo stesso evento incentivabile – al fine della fruizione dell’incentivo nella misura standard del 50%, non occorre ora effettuare una nuova richiesta per fruire della misura del 100%.

Resta invece il principio secondo cui occorre presentare un’istanza / comunicazione on line per per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).

Per quanto riguarda le regole generali che disciplinano l’agevolazione, nulla cambia rispetto a quanto già                    noto e cioè:

  • i datori di lavoro destinatari
  • le lavoratrici per le quali spettano gli incentivi
  • le tipologie contrattuali ammesse (assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, agevolato o non agevolato)
  • quelle invece non agevolabili (tra queste: il lavoro intermittente, l’apprendistato, il lavoro domestico)
  • la durata del periodo agevolato (fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni)
  • le condizioni generali di spettanza ed applicazione dei benefici, le compatibilità con altre misure

Come per l’esonero under 36, cambia invece il limite massimo della misura applicabile:

  1. Per le assunzioni / proroghe / trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022; esonero pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con le consuete deroghe per aliquote non agevolabili: premi INAIL, 0,30% formazione continua, contribuzioni di solidarietà, etc) entro il limite            massimo di 000 € annui;
  1. Per le assunzioni / proroghe / trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il limite massimo è elevato ad 000 € annui.

L’agevolazione è subordinata alla verifica (ed al mantenimento) dell’incremento occupazionale netto, da valutarsi in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), confrontando l’organico medio “storico” dei 12 mesi precedenti l’evento agevolabile (assunzione / proroga / trasformazione) con l’organico stimato nei 12 mesi successivi.

Non devono essere considerati come “decrementi”:

  1. le dimissioni volontarie
  2. il pensionamento per raggiunti limiti d’età
  3. il licenziamento per giusta causa, etc.

Viene confermata infine per entrambi gli esoneri anche la richiesta del rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del d.lgs 150/15, oltre che il possesso del cd “DURC”, al rispetto degli accordi e contratti collettivi (siano essi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali e sottoscritti dalle O.S. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Gli uffici de La Risorsa Umana.It e FORM-APP restano a completa disposizione per ogni