Bonus Donne 2026: Esonero 100% Contributi | D.L. 62/2026

Bonus Donne 2026: Esonero 100% Contributi | D.L. 62/2026

Professionista in ufficio moderno davanti a un tablet, rappresentazione del Bonus Donne 2026 e incentivi per l'occupazione femminile.

Il D.L. 62/2026 ha abrogato la proroga del precedente bonus donne (Decreto Coesione, D.L. 200/2025) prevedendo un nuovo bonus per le assunzioni del genere femminile effettuate dal 1^ gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie della definizione di «lavoratore svantaggiato», è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi:

  • esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 650,00 mensili per ciascuna lavoratrice per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
  • l’esonero spetta anche alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
  • le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto)
  • per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno
  • l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Si ricorda inoltre che:

  • fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.LGS 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti siano essi per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

 

Infine, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.