BONUS ASSUNZIONI DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025 DI OVER 35 NEL MEZZOGIORNO

BONUS ASSUNZIONI DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2025 DI OVER 35 NEL MEZZOGIORNO

Uomo in abito professionale che esulta con un documento in mano davanti al computer per l'ottenimento del bonus assunzioni.

Dopo più di un anno dal decreto ministeriale del decreto Coesione, l’INPS detta le istruzioni operative per  bonus assunzioni riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che hanno assunto presso un’unità produttiva ubicata nella  cd “zona ZES” soggetti che abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi. La finalità del bonus assunzioni over 35 è diretta a sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Datori di lavoro che possono accedere al bonus assunzioni:

L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono esclusi dal beneficio solo i datori di lavoro del settore domestico.

L’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro che hanno assunto presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES (Zona Economica Speciale) unica per il Mezzogiorno che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, anche le regioni Marche e Umbria (conseguentemente, solo a decorrere dal 20/11/2025,  è possibile fruire del bonus assunzioni per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria).

L’esonero contributivo in oggetto, pertanto, viene riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle sopracitate regioni.

Per sede di lavoro si intende:

  • l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.

Per “unità produttiva” si intende:

  • lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.

Il bonus trova applicazione solo a favore dei datori di lavoro che, nel mese di assunzione, occupino fino a 10 dipendenti.

Tenuto conto della formulazione testuale della norma il requisito relativo ai limiti dimensionali del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile.

Le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato non impattano sulla spettanza dell’esonero contributivo.

Lavoratori a cui spetta il beneficio:

L’esonero contributivo in oggetto spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Il bonus assunzione per il Mezzogiorno può essere applicato anche nel caso in cui il lavoratore assunto non fosse nello status di disoccupato da almeno ventiquattro mesi alla data dell’assunzione purchè ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. il lavoratore è stato in precedenza occupato a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro;
  2. per il precedente rapporto di lavoro è stato richiesto e autorizzato l’esonero contributivo in argomento.

Laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni, il nuovo datore di lavoro ha diritto a subentrare nella fruizione per gli importi residui spettanti dell’agevolazione in trattazione, anche se, alla data della successiva assunzione, il lavoratore non risultava disoccupato da almeno ventiquattro mesi.

Si precisa che tale deroga – al requisito dell’essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi – trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato instaurato con il medesimo datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell’esonero, causa cessazione anticipata per dimissioni volontarie del lavoratore e/o per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all’assunzione.

Rapporti di lavoro soggetti al bonus assunzioni:

Il bonus spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

Stante la formulazione testuale della norma, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Sono altresì esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro a chiamata.

L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Considerata, da ultimo, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, ( affermata con il citato decreto legislativo n. 150/2015), l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero:

L’esonero contributivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, l’importo va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, come già precisato per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni per beneficiare del bonus assunzione:

I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero.

 La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’INPS provvederà a registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi:

L’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo:

  • Per il periodo di applicazione dell’agevolazione non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”.
  • La misura è compatibile con l’esonero pari all’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”.

Adempimenti dei datori di lavoro:

Il datore di lavoro per richiedente l’esonero di assunzioni già effettuate deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della circolare;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

l’INPS quantificherà quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro agevolato, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i ventiquattro mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà invece onere del datore di lavoro riparametrare il bonus spettante e fruire dell’importo ridotto.