Decreto Agosto Legge

DECRETO AGOSTO LEGGE

IL D.L. 104/2020 “decreto AGOSTO” è LEGGE

Con l’approvazione della Camera dei Deputati nella seduta 406 del 12 ottobre u.s. è stato definitivamente approvato il Disegno di Legge 104 del 15 agosto 2020 cd “Decreto Agosto” che ha previsto nuove indennità per alcuni settori e rafforzato ulteriormente le misure a sostegno di imprese e professionisti.

Di seguito le principali novità del “decreto Agosto” convertito – con modificazioni – in Legge:

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUD
(art. 27 DL 104/2020)

Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende situate e/o aventi unità locali nelle aree svantaggiate del Sud Italia, isole comprese.

L’agevolazione è in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; successivamente, cioè negli anni successivi e previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la decontribuzione sarà fruibile nelle seguenti misure:
– 30% fino al 2025
– 20% per il biennio 2026-2027
– 10% per il biennio 2028-2029

La decontribuzione si applica a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
(art. 1 DL 104/2020)

Il Decreto, convertito in Legge, prevede il prolungamento – per un massimo di 18 settimane complessive – dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS), cassa integrazione in deroga (CIGD).

Le prime 9 settimane posso ricomprendere anche periodi precedentemente richiesti e autorizzati ma che comunque siano collocati dopo il 12 luglio 2020 (n.b.: queste 9 settimane continuano ad essere senza contribuzione aggiuntiva)

Per le successive 9 settimane sarà necessario presentare una nuova richiesta a cui si dovrà aggiungere un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:
a) 9% della retribuzione non erogata durante la cassa integrazione se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
b) 18% della retribuzione non erogata durante la cassa integrazione se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

DECONTRIBUZIONE PER LE STABILIZZAZIONI
(art. 6 DL 104/2020)

Per tutte le stabilizzazioni a tempo indeterminato effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 a tutti i datori di lavoro – con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico – è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, da riparametrare su base mensile.
L’esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

L’esonero NON si applica a quei lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima azienda.

L’esonero è riconosciuto – sino ad un massimo di 3 mesi – anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del Turismo e stabilimenti termali.

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CASSA INTEGRAZIONE
(art. 3 DL 104/2020)

A tutti i datori di lavoro del settore privato – esclusi gli agricoli – che non richiedono la proroga della cassa integrazione e purchè abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno a.c., trattamenti di cassa integrazione è riconosciuto l’esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di 4 mesi  (da fruirsi entro il 31 dicembre 2020) nei limiti di 8.060,00euro annui – da riparametrare su base mensile –  pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
(art. 46 DL 18/2020 – Legge 27/2020 – DL 34/2020 – DL 104/2020)

Sino al 31 dicembre 2020 per tutti i datori di lavoro che NON abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione ovvero al nuovo esonero contributivo previsto resta preclusa la procedura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivi fatto salvo ai lavoratori impiegati in appalti e che siano riassunti a seguito subentro di nuovo appaltatore in forza di legge (ex art. 2112 cod. civ.), di contratto collettivo (es: art. 4 ccnl Multiservizi) o di clausola del contratto di appalto stesso.

Il divieto NON si applica nelle ipotesi di :
a) Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
b) Fallimento
c) Accordo collettivo aziendale e stipulato dalle O.S. più rappresentative a livello nazionale con incentivo all’esodo limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

CONTRATTI A TERMINE
(art. 8 DL 104/2020)

Fino al 31 dicembre 2020 e fermo restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare e/o prorogare – per una sola volta – i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi senza indicare alcuna causale derogando ciò che invece viene espressamente previsto dal Decreto Dignità (81/2015).

FONDO NUOVE COMPETENZE
(art. 88 DL 34/2020)

Il nuovo Decreto convertito in Legge provvede anche al potenziamento del Fondo Nuove Competenze – istituito dal Decreto Rilancio (“possibilità di rimodulare l’orario di lavoro senza diminuire lo stipendio, destinando parte di questo tempo a percorsi formativi e di riqualificazione senza costi aggiuntivi per l’azienda”) triplicando le risorse stanziate.

Il Fondo è istituito presso lAnpal, ovvero l’Agenzia per le politiche attive del lavoro.

 Per accedere al Fondo le aziende dovranno presentare domanda all’Anpal entro il dicembre 2020 dopo aver sottoscritto accordo sindacale.

Il percorso di formazione può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, a condizione che l’inizio avvenga prima di tale data.

Le attività formative finanziate devono concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda o entro 120 giorni nel caso in cui siano coinvolti i fondi interprofessionali. 

Il contributo sarà erogato con cadenza trimestrale tramite l’INPS, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto. 

I soggetti erogatori possono essere tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale.

CONGEDO O LAVORO AGILE PER QUARANTENA DEL FIGLIO
(art. 5 DL 111/2020)

In relazione alla durata della quarantena disposta dall ASL di competenza per il figlio convivente e minore di anni 14, il genitore – lavoratore dipendente – può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile

Sino al 31 dicembre 2020 qualora non sia possibile adottare tale modalità lavorativa è possibile astenersi dal lavoro per tutto – o parte – del periodo di quarantena.

In questo caso viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa.

INDENNITA’ PER I LIBERI PROFESSIONISTI
(art. 34 DL 104/2020)

Ai liberi professionisti già beneficiari del “Bonus Covid” erogati dalle rispettive Casse private l’indennità per il mese di maggio passa da 600,00 a 1.000,00euro.

 I liberi professionisti che intendono accedere al bonus devono dichiarare nell’istanza di non ricevere altri sussidi e misure di sostegno previste nella fase emergenziale.

Inoltre non devono essere titolare di pensione e/o lavoratori con anche rapporti di subordinazione.

Autore: dott.ssa Claudia Calderari.