Decreto Agosto: le principali novità in materia di lavoro

Decreto Agosto: le principali novità in materia di lavoro

 

Il testo definitivo del Decreto Legge 14 Agosto 2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, prevede importanti novità in materia di lavoro, salute, scuola, regioni ed enti locali, finalizzate a dare respiro a imprese e lavoratori e nuova linfa al sistema economico fortemente danneggiato dalla pandemia da coronavirus.
In linea generale il nuovo decreto si inserisce nel solco tracciato dai decreti “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (DL  19 maggio 2020, n. 34), stanziando 25 miliardi di euro per favorire la ripresa economica.

Per quanto riguarda il tema del lavoro, in cima alle priorità c’è sicuramente la proroga della cassa integrazione con la revisione delle modalità di accesso per le imprese, ma non solo.
Di seguito riportiamo gli interventi previsti dal decreto in esame:

  • Proroga della cassa integrazione per altre 18 settimane nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed esenzione dal versamento del contributo addizionale per le aziende con una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi entro il 31 dicembre 2020 per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione;
  • Esclusione dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, per le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta;
  • Due mensilità aggiuntive di Naspi e Dis-coll per coloro che hanno terminato il periodo di fruizione tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
  • Bonus assunzioni con esonero totale dal versamento dei contributi per un massimo di 6 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 31 dicembre 2020;
  • Proroga o rinnovo dei contratti a termine senza obbligo di causale fino al 31 dicembre e non più fino al 30 agosto, ma usufruendone una sola volta per un periodo massimo di 24 mesi;
  • Nuovo bonus 1000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica;
  • Nuovo bonus 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
  • Via libera al bonus da € 1000 per i professionisti per la mensilità di maggio con un doppio binario per l’erogazione: in automatico per chi ne ha già beneficiato, su domanda per chi non ha mai presentato domanda di accesso;
  • Proroga del blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, sia per la procedura di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020, sia per quelle di licenziamento collettivo.

La riforma dei contratti a termine

Come abbiamo visto un’importante novità riguarda la normativa sui contratti a termine, anche in somministrazione.

In particolare con l’art. 8 del decreto agosto il governo ha inteso modificare in parte il contenuto del dell’art. 93 della legge 77/2020, di conversione del decreto rilancio, introducendo una mini riforma a tempo della normativa scritta nel decreto dignità (v. l’articolo del Dott. Eufranio Massi su IPSOA, 19 agosto 2020).

La nuova formulazione dell’art. 93 recita: “ In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

In conseguenza di tale previsione i contratti a termine potranno essere prorogati o rinnovati entro il 31 dicembre per un periodo non superiore ai dodici mesi, e fermo restando il tetto massimo di durata dei ventiquattro mesi, senza obbligo di previsione di una delle causali indicate nel Dlgs 81/2015.

Pertanto assistiamo alla sospensione ex lege dell’obbligo di vincolare le proroghe dei contratti a termine oltre il dodicesimo mese (o i rinnovi degli stessi) ad “ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” o ancora ad “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La novità ha riscontrato il favore delle imprese dal momento che, in fase di riavvio delle attività, sono proprio i contratti a termine ad essere favoriti rispetto a quelli a tempo indeterminato, in attesa di un consolidamento dell’attività produttiva.
In tal modo, da un lato vengono valorizzate le esigenze di flessibilità degli imprenditori in questa fase di incertezza dei mercati, e dall’altro vengono tutelati i lavoratori prevedendo il prolungamento dei contratti in scadenza per un’ulteriore annualità senza vincoli di sorta.

Autore: Dott. Filippo Dal Sasso