Blocco dei licenziamenti e Coronavirus

Blocco dei licenziamenti e Coronavirus – La Risorsa Umana

 

Il tema dei licenziamenti

In quest’anno 2020, un tema molto caldo riguarda i rapporti di lavoro tra imprenditore e lavoratore.

L’avvento disastroso del virus COVID19 ha decretato una crisi finanziaria mondiale a tutto tondo e su tutti i fronti economici, creando una situazione inattesa e senza eguali. Ogni governo ha attuato le manovre che riteneva più opportune a tutela sia dell’imprenditore che del lavoratore. Una fra queste, riguarda il tema dei licenziamenti.

I provvedimenti governativi

Al fine di contenere la crescita dei licenziamenti determinati da motivi economici a seguito della crisi COVID 19, il Governo è entrato in campo con il decreto n. 18/2020. Originariamente il provvedimento ha disposto la sospensione, inizialmente per 60 giorni dal 17 marzo, estesa poi fino al 17 agosto 2020, e successivamente ha ordinato il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal numero di dipendenti. Inoltre è stato stabilito che non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo.

In aggiunta la normativa ha previsto che il datore di lavoro che dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 ha proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ha la possibilità di revocarli anche successivamente al decorso di termine di legge, purché chieda contestualmente la fruizione degli ammortizzatori sociali a partire dalla data in cui avrebbe avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Esclusioni

E ‘ importante però sottolineare come il blocco dei licenziamenti non trovi applicazione nelle seguenti fattispecie:

  • licenziamenti per motivi disciplinari;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento per inidoneità alle mansioni;
  • licenziamento del lavoratore domestico;
  • la risoluzione dell’apprendistato al termine del relativo periodo;
  • licenziamento dei dirigenti;

Ovviamente, rimane attiva la possibilità per i datori di lavoro di continuare a poter licenziare lavoratori che non superano il periodo di prova.

A tutela del lavoratore è previsto che nel caso di una ditta che cessa l’attività nel periodo dal 23/02/2020 al 17/08/2020 nessun dipendente potrà essere licenziato.

Contratti in somministrazione

Volendo fare il punto sui contratti in somministrazione, è importante focalizzare il fatto che per loro natura essi sono contratti a tempo determinato, con una data di cessazione definita al momento della stipula del contratto; come tali non vincolano il datore di lavoro a continuare a far prestare servizio il lavoratore oltre la scadenza.  Non è valutabile quindi come licenziamento la non prosecuzione di un contratto in somministrazione arrivato al termine.

Conclusione

Il tema è comunque in continua evoluzione e, proprio in questi giorni, sembra che si stia valutando la proroga della data del 17/08/2020 fino al termine dell’anno, con concomitante estensione della CIG per i lavoratori.

Vista la continua evoluzione dettata da una impossibilità di effettuare previsioni reali e concrete, toccherà attendere provvedimenti lungimiranti.

Autore: dott.ssa Maria Cristina Mauriello