Incentivo all’assunzione giovani UNDER 30

Incentivo all'assunzione giovani UNDER 30

Tra le varie norme previste dalla Legge 85/2023, di conversione del Decreto-legge 48/2023 (cd. Decreto Lavoro), è presente un nuovo incentivo in caso di assunzione di giovani che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (cd. NEET).

Vediamo tutte le caratteristiche dell’incentivo regolato dall’articolo 27 e vigente dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.

Datore di lavoro

Possono richiedere l’incentivo i soli datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla circostanza che assumano natura di imprenditore. Sono ricompresi anche i datori di lavoro del settore agricolo.

Affinché il datore di lavoro possa richiedere l’incentivo, deve rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.L.vo n. 150/2015) e le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006).

Inoltre, l’assunzione incentivata deve realizzare un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione.

Infine, deve rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno. In particolare, non deve aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea, ovvero essere un’impresa in difficoltà.

 

Tipologie di rapporto di lavoro incentivate

Sono incentivate le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 con le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time),
  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
  •  contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai contratti di lavoro intermittente (cd. “a chiamata”), alle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017), all’apprendistato di primo livello e a quello di alta formazione, ed infine alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.

 

Lavoratori

Perché il datore di lavoro fruisca dell’incentivo economico, previsto dall’articolo 27, il rapporto di lavoro deve essere instaurato con giovani in possesso delle seguenti condizioni:

  1. età inferiore ai 30 anni (alla data di assunzione);
  2. NEET: non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione;
  3. registrati al Programma «Garanzia Giovani», oppure inseriti nel Patto di servizio cd. GOL (Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori”).

Qualora il ragazzo abbia un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, deve essere presente, alternativamente, in capo al soggetto uno dei seguenti elementi:

  • deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017);
  • non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • non deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • se il giovane interessato appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% (v. Decreto interministeriale n. 327/2022).

 

Valore dell’incentivo e durata

A differenza delle agevolazioni di natura contributiva, l’incentivo previsto dall’articolo 27 è di tipo economico ed è rappresentato dal 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, da parametrare alla retribuzione erogata al nuovo assunto. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo è corrisposto, a domanda, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

La durata dell’incentivo è di massimo 12 mesi, e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’incentivo è cumulabile con tutti gli incentivi ed esoneri previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20%, sempre della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 

Domanda

Per la fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro deve presentare una domanda preliminare di ammissione all’INPS, attraverso il modulo INPS di istanza on line «NEET23», presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, del portale www.inps.it.

Nel modulo di istanza dovranno essere indicate le informazioni riguardanti i dati del lavoratore, la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata (comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità), l’indicazione della tipologia di rapporto (in caso di part-time, la percentuale oraria), se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni e se si è in possesso dei requisiti per la fruizione dell’incentivo.

Nei 5 giorni successivi alla presentazione della domanda, l’INPS effettuerà una verifica sul possesso dei requisiti in capo al lavoratore, calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata e comunicherà la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo.

In caso di risposta positiva, il datore di lavoro avrà 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro e comunicare ciò all’INPS.

L’incentivo sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Autore: Dr. Roberto Camera