Smart Working: dal 7 aprile 2026 nuovi obblighi di sicurezza per le aziende

Smart Working: dal 7 aprile 2026 nuovi obblighi di sicurezza per le aziende

Dal 7 aprile 2026 sono ufficialmente entrate in vigore nuove regole sul lavoro agile introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, la cosiddetta “Legge annuale PMI”. Le novità riguardano in particolare gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro per i dipendenti che operano in smart working e introducono, per la prima volta in modo esplicito, un sistema sanzionatorio collegato al D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni coinvolgono tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, e rappresentano un passaggio importante nell’evoluzione normativa del lavoro agile.

Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia

L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 modifica il Testo Unico sulla Sicurezza introducendo il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.

La norma chiarisce che, anche quando l’attività lavorativa viene svolta in luoghi che non rientrano nella disponibilità del datore di lavoro – come abitazioni private o spazi di coworking – l’azienda resta comunque responsabile degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile.

Tali obblighi vengono assolti attraverso una specifica informativa scritta che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori coinvolti.

Obbligo di informativa scritta annuale

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina riguarda proprio l’obbligo di consegnare un’informativa dettagliata almeno una volta all’anno.

Il documento deve essere fornito:

– al lavoratore in smart working;

– al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’informativa deve contenere indicazioni precise sui principali rischi legati al lavoro agile, tra cui:

– rischi generali della prestazione da remoto;

– utilizzo dei videoterminali;

– problematiche ergonomiche e posturali;

– rischi legati a stress lavoro-correlato e tecnostress;

– isolamento lavorativo;

– misure preventive e comportamenti corretti da adottare.

La legge sottolinea inoltre che l’informativa non può essere generica o standardizzata, ma deve essere coerente con l’organizzazione aziendale e con le modalità concrete di svolgimento dell’attività lavorativa.

Obbligo di tracciabilità della consegna

Un ulteriore elemento introdotto dalla normativa riguarda la necessità di dimostrare l’avvenuta consegna del documento.

Non sarà quindi sufficiente mettere l’informativa a disposizione dei dipendenti in una cartella condivisa o sul portale aziendale. Il datore di lavoro dovrà poter dimostrare in maniera certa e documentata che il lavoratore l’ha ricevuta.

La tracciabilità può avvenire tramite:

– firma per ricevuta;

– invio digitale con conferma di accettazione; 

– utilizzo di piattaforme HR aziendali; 

– sistemi elettronici certificati.

Questa previsione mira a rafforzare concretamente gli obblighi di prevenzione e a evitare adempimenti puramente formali.

Nuove sanzioni per le aziende

La novità più significativa introdotta dalla Legge n. 34/2026 riguarda il sistema sanzionatorio.

In caso di mancata consegna dell’informativa annuale, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro e il dirigente possono essere soggetti a:

– arresto da 2 a 4 mesi;

– oppure ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.

La sanzione si applica per ciascun lavoratore interessato, con conseguenze economiche potenzialmente molto rilevanti per le aziende che utilizzano ampiamente lo smart working.

Un obbligo già esistente, ma ora realmente cogente

La tutela della salute e sicurezza nel lavoro agile non rappresenta una novità assoluta. Già la Legge n. 81/2017 prevedeva obblighi specifici in capo al datore di lavoro.

Tuttavia, fino a oggi, molte aziende gestivano tali adempimenti in modo prevalentemente formale, anche per l’assenza di un collegamento diretto con il regime sanzionatorio del Testo Unico Sicurezza.

Con la riforma del 2026, invece, il legislatore rende pienamente cogente l’obbligo, attribuendogli una rilevanza penale e amministrativa concreta.

Cosa devono fare ora le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, è fondamentale che aziende, consulenti del lavoro e professionisti verifichino tempestivamente la conformità organizzativa.

In particolare, è opportuno

1 .verificare la presenza di lavoratori in smart working; 
2. predisporre o aggiornare l’informativa sicurezza dedicata al lavoro agile;
3. programmare la consegna annuale del documento;
4. conservare prova della consegna;
5. valutare eventuali aggiornamenti del DVR in relazione all’organizzazione del lavoro da remoto.

Conclusioni

Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il lavoro agile entra definitivamente nel perimetro pieno degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le aziende sono oggi chiamate a gestire lo smart working non solo come modalità organizzativa flessibile, ma anche come ambito soggetto a precise responsabilità giuridiche e sanzioni significative.

Una corretta gestione documentale e preventiva diventa quindi essenziale per evitare rischi normativi e tutelare sia i lavoratori sia l’organizzazione aziendale.