Somministrazione e COVID-19: Deroghe al decreto dignità

Somministrazione e COVID-19: Deroghe al Decreto Dignità​

SOMMINISTRAZIONE E COVID-19: DEROGHE AL DECRETO DIGNITA’

La pandemia ha cambiato l’approccio al mondo del lavoro e ha colpito duramente diversi settori trainanti dell’economia globale. Gli effetti negativi del covid-19 hanno interessato trasversalmente tutte le aziende, dalle multinazionali alle realtà artigiane.

Per fronteggiare una crisi senza precedenti, dopo lo smarrimento iniziale, piccoli e grandi imprenditori, hanno dovuto ricercare, nel più breve tempo possibile, soluzioni pratiche per salvaguardare la propria forza lavoro e la produttività.

Parte delle soluzioni a questi problemi è arrivato dall’utilizzo della somministrazione di lavoro.

Cos’è la Somministrazione

La somministrazione di lavoro, anche nota con la sua precedente definizione di lavoro interinale, permette alle aziende di usufruire di prestazioni lavorative senza dover gestire gli aspetti formali del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, tra l’azienda e il lavoratore, si interpone una terza figura ossia il somministratore autorizzato, che si prende cura di tutti gli aspetti amministrativi, contrattuali, legati all’assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro, evitando che tali aspetti gravino sull’azienda.

La somministrazione di lavoro coinvolge 3 differenti figure:

  • Il somministratore è un’Agenzia per il Lavoro che assume il lavoratore tramite contratto di lavoro in forma scritta;
  • L’utilizzatore è il soggetto presso cui il lavoratore presta effettivamente servizio; per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;
  • Il lavoratore è colui che presta la propria attività presso l’utilizzatore ed è assunto dal somministratore.

I contratti stipulati sono quindi due:

  • Quello di natura commerciale tra somministratore e utilizzatore;
  • Quello di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

L’azienda (utilizzatore), benché non abbia legami contrattuali diretti con il lavoratore, ha nei confronti di quest’ultimo diversi obblighi e oneri (es. sicurezza sul lavoro, formazione, ecc.), ovvero il potere di direzione e coordinamento.

Perché conviene alle aziende.

Nella somministrazione di lavoro l’impresa utilizzatrice esercita a tutti gli effetti potere di direzione e controllo sul lavoratore, ma allo stesso tempo viene sollevata da oneri quali:

  • Costi economici e burocratici legati alla ricerca, alla selezione e all’assunzione di nuovi dipendenti;
  • La retribuzione diretta del dipendente, l’elaborazione dei cedolini-paga, il versamento dei contributi;
  • Attivazione del contratto in tempistiche pressoché immediate.

Allo stesso tempo, il contratto di somministrazione offre all’azienda utilizzatrice molte possibilità, quali:

  • Avvalersi di professionisti altamente qualificati, esperti e preparati per periodi di tempo limitati;
  • Avere accesso a lavoratori specializzati, con competenze specifiche che possono essere necessarie su determinati progetti o attività;
  • Poter contare su un rapporto di lavoro flessibile;
  • Permette la valutazione delle risorse prima della prosecuzione del rapporto in forma diretta.

 

Le recenti modifiche

Durante la pandemia sono stati numerosi gli interventi legislativi tesi a favorire questa formula contrattuale. In origine il Decreto Dignità (D.L. 87/2018 convertito con legge 96/2018), prevedeva che i contratti di somministrazione, della durata massima di ventiquattro mesi, potessero essere prorogati per un massimo di sei volte, con la possibilità di non apportare la causale per tutte le proroghe all’interno dei dodici mesi. Le causali obbligatorie successive sono:

  • Esigenze temporanee oggettive, estranee all’attività ordinaria;
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

A seguito dell’emergenza covid-19, sono state apportate modifiche per favorire ulteriormente le forme contrattuali flessibili. In tal senso i decreti rilancio 1 e 2 (DL 34/2020 convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020 e il DL n. 104 del 14 agosto 2020), hanno concesso un’ulteriore deroga all’obbligo di giustificare il rinnovo con delle causali specifiche e stabilito la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 Dicembre 2020.

Decade pertanto il limite delle sei proroghe e dell’inserimento di eventuali causali; le aziende dunque possono avvalersi di contratti in somministrazione di durata più breve.

Percorso guidato

La Risorsa Umana Job Center Gropup si pone l’obiettivo di supportare e accompagnare imprenditori e lavoratori nella scelta reciproca, fornendo adeguati strumenti di consulenza adatti alle esigenze individuali.

 

Dott. Daniele Di Bello

 

Autore: dott. Daniele Di Bello