Il nuovo decreto lavoro

Il nuovo decreto lavoro n.48/2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, C.D. DECRETO LAVORO, che prevede misure in tema di lavoro e di sostegno all’occupazione.

Le principali novità contenute nel “Decreto Lavoro” riguardano:

  • Assegno per l’inclusione (artt. 1 – 11);
  • Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12)
  • Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza (art. 13)
  • Testo Unico Sicurezza: modifiche agli artt. 18,21,25, 37, 71, 72 73 e 87 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (art. 14):
  • Condivisione dei dati Enti privati e pubblici con l’INL per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva (art. 15)
  • Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 18)
  • Incremento del Fondo Nuove competenze (art. 19)
  • Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)
  • Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (art. 24)
  • Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (Art. 25)
  • Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)
  • Ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione (Art. 30
  • L’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori (art. 39)
  • Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 40)

In questo articolo un accenno sulle principali novità introdotte dal “Decreto Lavoro”; per maggiori e più dettagliate informazioni gli Uffici di LA RISORSA UMANA.IT e FORM-APP sono a completa disposizione.

CONTRATTI A TERMINE

Il decreto apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità (D.Lgs. 87/2018) e valorizzando, in questo modo, il ruolo della contrattazione collettiva.

In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, è consentita:

  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
  • nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
  • per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

MODIFICHE AL DECRETO TRASPARENZA

Vengono semplificate, in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 104/2022).

In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali:

  • la durata del periodo di prova,
  • la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti,
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso,
  • l’importo iniziale della retribuzione,
  • la programmazione dell’orario di lavoro,
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro
  • qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

In tale ottica, il decreto prevede che, il datore di lavoro, è tenuto a consegnare e/o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il provvedimento interviene, infine, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1, comma 1-bis, del D.lgs. n. 152/1997, come introdotto dal D.lgs. n. 104/2022) chiarendo che il datore è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio solo quando questi siano “integralmente” automatizzati e deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

INCENTIVO GIOVANI NEET

è previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre del 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni)
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • che si siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il beneficio trova applicazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, è cumulabile con quello all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità per l’ANPAL, nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali SPAO e IOG, di riprogrammare, nel limite massimo di 700 milioni di euro, le misure relative all’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 e alla c.d. Decontribuzione Sud. Si tratta di una previsione sulla quale sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la portata e l’impatto sulle due misure di incentivazione.

INCENTIVI E FONDO NUOVE COMPETENZE

L’articolo 19 dispone l’incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, a valere sulle risorse del Piano Nazionale “Giovani, donne, lavoro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, nonché del POC SPAO. Tali risorse, che saranno identificate in sede di programmazione, sono destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Sono consentite, prestazioni di lavoro occasionali con un aumento sino a 15.000 euro del limite dei compensi, alle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il ricorso a tale tipologia contrattuale rimane vietata per coloro hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori di cui sopra e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

FRINGE BENEFITI (WELFARE AZIENDALE)

Per il solo anno in corso il Decreto alza la soglia dei “fringe benefit” che non concorre alla formazione del reddito è elevata a 3.000,00 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per coloro non hanno figli a carico il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro annuo.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI  

Viene rafforzata di 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

L’esonero parziale trova applicazione con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e senza effetti sul rateo di tredicesima, secondo le seguenti aliquote:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui);

7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui).

Autore: Dott.ssa Claudia Caldelari

Responsabile Amministrazione del Personale