I chiarimenti del ministero del lavoro sul contratto a termine

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL CONTRATTO A TERMINE

Il Ministero del Lavoro, al fine di garantire l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni, dettate dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 3 luglio 2023, n. 85 che è intervenuto a modificare la disciplina del contratto di Iavoro subordinato a termine del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fornisce, con la circolare n. 9, (circolare n-9-del-09-ottobre-2023) i necessari chiarimenti.

In primo luogo evidenzia che il nuovo DL  ha Iasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di Iavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra Io stesso datore di Iavoro e Io stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi (fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale deII’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Non ha invece subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite (quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi) e il regime delle interruzioni tra un contratto di Iavoro e l’altro (c.d. stop and go).

La circolare ministeriale sottolinea come il DL 48/2023 abbia invece modificato le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al  contratto di Iavoro intervenendo in modo significativo sulla disciplina delle condizioni, delle proroghe e dei rinnovi, nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione.

Nello specifico, con le nuove causali dell’art. 19 comma ,  la riforma ha inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di Iavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di ventiquattro mesi.

In proposito:

  • La nuova Iettera a) si limita a riaffermare la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
  • La nuova Iettera b) esplicita che, in assenza delle previsioni di cui alla Iettera a), la possibilità che le parti possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di Iavoro di durata superiore ai dodici mesi. Ai sensi di tale disposizione, si evidenzia che le parti individuali possono avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità, cioè entro la data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia. Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di Iavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle causali del DL 87/2018 (quelle soppresse sopra riportate), le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina introdotta dal DL 48/2023.

Diversamente, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali già introdotte in attuazione del regime precedente per effetto del DL 73/2021, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui alla nuova lett.

a), si ritiene che le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo. Allo stesso modo, restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine.

  • Infine, la nuova Iettera b-bis) riafferma la possibilità per il datore di Iavoro, già prevista in precedenza, di far ricorso al contratto di Iavoro a termine quando abbia la necessità di sostituire altri

Il decreto-legge interviene altresì (la maggiore novità) nella modifica l’articolo 21 del richiamato DL 81/2015 disciplinando con maggiore uniformità il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi dodici mesi, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione.

La disposizione prevede che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi si tiene conto unicamente dei contratti di Iavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

Per effetto di tale previsione, a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di Iavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di Iavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche causali, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra le Parti e stipulati prima del 5 maggio 2023 (ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla Iegge  -24 mesi – o dalla contrattazione collettiva).

Ad esempio, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di Iavoro a termine instaurato prima di tale data, Io stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi. (n.b.: l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di Iavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Infine, il decreto, interviene sulla somministrazione di Iavoro a tempo indeterminato, con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori:

  1. viene adesso previsto che ai fini del rispetto del limite del 20 per cento non rilevano i lavoratori somministrati assunti daII’agenzia di somministrazione con contratto di
  2. viene aggiunto un nuovo periodo che esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto

Da ultimo il Ministero precisa che la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 continua a trovare applicazione per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dal nuovo decreto-legge e con gli orientamenti illustrati con la presente circolare.