BONUS GIOVANI UNDER 35
ART. 22 FL 60/24 (L. 95/24); DM 11/04/2025; CIRC. INPS 12/5/25 N. 90

L’adozione del previsto decreto attuativo, pubblicato lo scorso 9 maggio, rende finalmente operativo e quindi applicabile l’esonero contributivo “Bonus Giovani” previsto dal Decreto Coesione (DL 60/24) di concerto, l’INPS ha pubblicato in data 12 maggio u.s. la circolare n. 90 questo ha consentito all’INPS in cui fornisce le indicazioni procedurali da seguire per richiedere ed applicare la misura agevolativa.
Si riepilogano qui di seguito le principali “caratteristiche” del bonus:
- spetta a tutti i datori di lavoro privato (esclusi quelli di lavoro domestico)
- viene riconosciuto a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato e/o di trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ed effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- sono ammesse le assunzioni / trasformazioni di lavoratori con qualifica di operai, impiegati e/ o quadri, mentre sono escluse le qualifiche di apprendista e di dirigente e i rapporti di lavoro a chiamata (intermittente), ancorché stipulato a tempo indeterminato;
- il lavoratore, alla data di assunzione / trasformazione, deve avere meno di 35 anni (pertanto età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non deve essere mai stato occupato in precedenza – presso lo stesso o presso altri datori di lavoro – con un contratto a tempo indeterminato;
- possono beneficiare dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione, purché non siano “sfociati” nella qualificazione al termine del periodo formativo;
- non ostano all’applicazione del bonus nemmeno precedenti rapporti a tempo indeterminato di lavoro domestico o di lavoro a chiamata;
- sono invece preclusivi dello stesso sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con agenzie per il lavoro sia – più in generale – i rapporti a tempo indeterminato interrotti durante il periodo prova (indipendentemente da chi sia stato a voler recedere dal contratto)
La misura dell’incentivo è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL e di alcune aliquote contributive come ad esempio quella dei Fondi Interprofessionali) entro un limite massimo mensile pari a 500,00 € per la durata di 24 mesi.
Detto periodo può essere sospeso (e quindi prolungato il termine di fruizione) solo in caso di “assenza dal lavoro per maternità” (l’INPS ribadisce la sua posizione storica senza tener conto della profonda evoluzione – pensiero di chi scrive – dei congedi in essere che trattasi di un quadro ben più articolato della semplice “maternità”);
Si ricorda infine che l’esonero spetta in presenza delle consuete condizioni generali che sono il presupposto per l’applicazione di ogni misura agevolativa:
- l’assunzione / trasformazione non deve violare diritti di precedenza
- il datore di lavoro deve applicare contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC)
Si rammenta infine che è prevista la “portabilità” dell’esonero – per la parte residua – in caso di assunzione/trasformazione di lavoratore già occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un altro datore di lavoro, a condizione del beneficio dell’ esonero.
In questo caso è possibile, e fino alla concorrenza dei 24 mesi previsti dalla data di assunzione da parte dell’altro datore di lavoro, del restante beneficio agevolativo; in tale casistica è possibile farlo indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione fermo restando il principio che l’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.
La procedura per poter richiedere l’applicazione dell’esonero, come spiegato dalla circolare dell’istituto previdenziale sarà attiva dal prossimo 16 maggio collegandosi al consueto “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Autrice: Claudia Caldelari – Responsabile amministrazione del personale